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COVID-19. MISURE LIMITATIVE DEI VIAGGI NON INDISPENSABILI VERSO L’UNIONE EUROPEA

Per contrastare il diffondersi dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, dal 18 marzo 2020 per 30 giorni non sarà consentito ai viaggiatori provenienti dai Paesi terzi l’ingresso nell’area dell’Unione Europea dalle frontiere esterne. Le restrizioni non si applicano ai cittadini degli Stati membri della UE e degli Stati associati Schengen, ai loro familiari e a cittadini di Paesi terzi titolari di permessi di soggiorno di lunga durata o titolari di visti nazionali di lunga durata.

In Italia, il Decreto 17 marzo 2020, n. 120 del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, adottato di concerto con il Ministro della Salute prevede che tutti coloro che rientrano – di qualunque nazionalità e anche se asintomatici rispetto al COVID-19 – siano tenuti a segnalare la propria presenza alle Aziende Sanitarie Locali competenti per territorio, nonché ad auto-isolarsi per i 14 giorni successivi al loro arrivo. Eccezioni sono previste per coloro che transitano o sostano nel nostro Paese per comprovate esigenze e per un tempo non superiore alle 72 ore.

L’ingresso in Italia e nel territorio UE è comunque consentito per:

  • gli operatori e i ricercatori sanitari, nonché i professionisti dei servizi assistenziali;
  • i lavoratori frontalieri;
  • il personale addetto ai trasporti;
  • i diplomatici, il personale di Organizzazioni Internazionali, il personale militare e gli operatori umanitari nell’esercizio delle loro funzioni;
  • i passeggeri in transito;
  • i passeggeri che viaggiano per motivi familiari imperativi;
  • le persone che necessitano di protezione internazionale.