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Altre informazioni

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1. Dati biometrici

A partire dal 12 ottobre 2015, tutti i richiedenti di un visto Schengen sono tenuti a fornire i propri dati biometrici (10 impronte digitali e una foto) all’atto della richiesta di un visto Schengen. Pertanto, tutti i richiedenti dovranno presentare la domanda in persona.

Le esenzioni dall’obbligo di rilevamento delle impronte digitali sono previste per un numero limitato di richiedenti, compresi i minori di età inferiore ai dodici anni e le persone per le quali la raccolta di impronte digitali è fisicamente impossibile.

L’Italia non richiede la raccolta delle impronte digitali per i visti nazionali.

2. Dove fare la domanda di visto

Le domande di visto saranno ricevute solo dal richiedente, su appuntamento online.

Nessun centro di visti è autorizzato a ricevere domande di visto per conto di quest’Ufficio Consolare dell’Ambasciata d’Italia a Ulan Bator.

L’Ufficio Consolare si trova al seguente indirizzo:

ICC Tower, 14° piano via Jamiyan Gun, 9 1° khoroo, distretto Sukhbaatar Ulaanbaatar, 14240 Mongolia

Nota: All’ arrivo, si prega di rivolgersi alla reception della ICC Tower situata al piano terra. L’addetto della reception vi assisterà per accedere al 14° piano.

3. Chi può fare domanda di visto

Tutti i cittadini mongoli e i cittadini di altri paesi residenti in Mongolia possono fare la domanda di visto presso questo Ufficio Consolare.

Tuttavia, per i cittadini di altri paesi, è consigliabile verificare se sono soggetti all’obbligo del visto dal sito http://vistoperitalia.esteri.it

4. Quando e possibile richiedere un visto presso questo Ufficio Consolare

I richiedenti del visto possono presentare le loro domande a questo Ufficio Consolare, se

a) l’Italia è l’unica destinazione del viaggio;

b) l’Italia è la destinazione principale del viaggio in termini di durata o scopo del soggiorno, nei casi in cui il viaggio includa più di un paese Schengen.

5. Requisiti del passaporto

Il passaporto del richiedente di visto deve

a) essere stato rilasciato negli ultimi 10 anni;

b) avere una validità di almeno 3 mesi dopo il periodo di viaggio previsto;

c) avere almeno 2 pagine senza timbri o altri segni.

6. Tempistica di lavorazione delle domande di visto

I tempi previsti dalla normativa variano a seconda del tipo di visto. Per i visti Schengen (cioè per brevi soggiorni) occorrono 15 giorni prorogabili, nei casi previsti, fino a 45 giorni. (art. 23 del Codice Visti ).

Per i visti nazionali (cioè per lunghi soggiorni), se l’istanza è valutata ricevibile e dopo gli accertamenti previsti, la Rappresentanza diplomatico-consolare rilascia il visto entro 90 giorni dalla richiesta (20 gg. per lavoro subordinato all’interno delle quote del decreto flussi 2022, 30 gg ricongiungimento familiare e 120 per lavoro autonomo).

Le domande non possono essere presentate prima di 6 mesi prima dall’inizio del viaggio previsto.