{"id":71,"date":"2023-04-11T18:19:16","date_gmt":"2023-04-11T16:19:16","guid":{"rendered":"https:\/\/ambasciatapraga.esteri.it\/?page_id=71"},"modified":"2024-06-13T10:41:42","modified_gmt":"2024-06-13T02:41:42","slug":"servizi-notarili","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/ambulaanbaatar.esteri.it\/it\/servizi-consolari-e-visti\/servizi-per-il-cittadino-italiano\/servizi-notarili\/","title":{"rendered":"Servizi notarili"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: justify;\">L\u2019ufficio consolare esercita \u2013\u00a0<strong>esclusivamente nei confronti di cittadini italiani che si trovano all\u2019estero in via permanente o temporanea<\/strong>\u00a0\u2013 alcune funzioni notarili previste dal nostro ordinamento. Essenzialmente si tratta del ricevimento di atti pubblici (procure, testamenti), di atti notori, di autenticazioni e di sottoscrizioni apposte a scritture private.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Esistono tuttavia alcune differenze tra le competenze consolari in materia notarile e quelle attribuite ai notai esercenti in Italia, sostanzialmente connesse alla diversa posizione del Capo della Rappresentanza consolare, funzionario dello Stato, e quella del notaio, libero professionista.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">In effetti:<\/p>\n<ul style=\"text-align: justify;\">\n<li style=\"text-align: justify;\">il notaio pu\u00f2 anche essere chiamato a fungere da consulente legale del cliente; egli pertanto pu\u00f2 assumere informazioni circa la solvibilit\u00e0 di una persona o agire da mediatore in una transazione, oppure consigliare il cliente circa rapporti familiari o finanziari.\u00a0<strong>\u00c8 escluso che l\u2019Autorit\u00e0 consolare possa svolgere attivit\u00e0 analoghe<\/strong>. Il suo consiglio, se richiesto, deve essere limitato al campo giuridico, con particolare riguardo alla validit\u00e0 degli atti che le si domanda di ricevere. La sua assistenza deve limitarsi alla legalit\u00e0 degli atti prospettati e non alla loro utilit\u00e0 economica.<\/li>\n<li>il notaio pu\u00f2 essere a volte il mandatario del cliente rispetto alla pubblicit\u00e0 e alla esecuzione di formalit\u00e0 relative agli atti da lui ricevuti.\u00a0<strong>Nessuna attivit\u00e0 di tale natura pu\u00f2, invece, essere svolta dal capo della Rappresentanza consolare<\/strong>.<\/li>\n<li>mentre il notaio ha diritto ad un onorario,\u00a0<strong>tutti gli atti consolari sono soggetti unicamente alla tassa indicata nella Tariffa consolare<\/strong>.<\/li>\n<\/ul>\n<p style=\"text-align: justify;\">Il cittadino italiano all\u2019estero pu\u00f2, in alternativa, formalizzare l\u2019atto presso un pubblico notaio ufficialmente accreditato nel Paese di residenza. Successivamente, se il Paese ha aderito alla Convenzione dell\u2019Aja del 1961 per l\u2019abolizione della legalizzazione, deve provvedere a far apporre sul documento l\u2019\u00abapostille\u00bb da parte dell\u2019Autorit\u00e0 preposta nel Paese di residenza. Se il Paese non ha aderito alla Convenzione suddetta, dovr\u00e0 far legalizzare la firma del notaio a cura della Rappresentanza consolare italiana (v. sezione\u00a0<em>Traduzione e Legalizzazione dei documenti<\/em>).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">I servizi notarili pi\u00f9 frequentemente richiesti ad un Ufficio consolare sono:<\/p>\n<ul style=\"text-align: justify;\">\n<li>Procure<\/li>\n<li>Testamenti<\/li>\n<li>Atti Pubblici<\/li>\n<li>Attivit\u00e0 di autenticazione<\/li>\n<\/ul>\n<p style=\"text-align: justify;\">In attuazione dell\u2019art. 28 del D. Lgs. 71\/2011, il Decreto del Ministro degli Affari Esteri del 31 ottobre 2011\u00a0<strong>limita, a partire dal 1\u00b0 gennaio 2012, l\u2019erogazione dei servizi notarili da parte degli Uffici consolari aventi sede in Austria, Belgio, Francia, Germania e Lettonia<\/strong>.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>\u201cIl Decreto del Ministro degli Affari Esteri del 16 giugno 2021 limita inoltre, a partire dal 01 agosto 2021, l\u2019erogazione dei servizi notarili da parte degli uffici consolari aventi sede nella Repubblica di San Marino e nel Principato di Monaco ed abolisce le funzioni notarili\u00a0dell\u2019ufficio consolare dell\u2019Ambasciata d\u2019Italia presso la Santa Sede\u201d.<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Tale scelta si basa, in primo luogo, sull\u2019esistenza di convenzioni bilaterali o multilaterali che hanno soppresso, per gli atti provenienti da tali Paesi, la necessit\u00e0 di legalizzazione o apostille e, in secondo luogo, sul fatto che i Notariati presenti in tali Paesi hanno aderito all\u2019Unione Internazionale del Notariato (U.I.N.L.), elemento ritenuto idoneo a garantire la\u00a0<strong>presenza in loco di adeguati servizi notarili<\/strong>.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Per avere efficacia in Italia gli atti dovranno comunque essere tradotti.<br \/>\nIl provvedimento prevede che il Capo dell\u2019Ufficio Consolare continui in ogni caso a ricevere, a richiesta di cittadini italiani, testamenti pubblici, segreti o internazionali.<br \/>\nEgli pu\u00f2 inoltre ricevere \u2013 previa verifica della oggettiva e documentata impossibilit\u00e0 da parte del connazionale di rivolgersi ad un notaio in loco \u2013 atti che rivestono carattere di necessit\u00e0 e urgenza, quando dal ritardo possa derivare pregiudizio al cittadino.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\n<p style=\"text-align: justify;\">Il servizio notarile \u00e8 dovuto esclusivamente ai cittadini italiani. Per usufruirne \u00e8 necessario concordare un appuntamento scrivendo all`indirizzo <u><a href=\"mailto:mongolia.consolare@esteri.it\">mongolia.consolare@esteri.it<\/a><\/u> specificando le proprie generalit\u00e0, recapiti e natura dell`atto\/servizio che si intende richiedere.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Per effetto del Decreto legislativo del 3 febbraio 2011, recante Ordinamento e funzioni degli Uffici consolari, ai sensi dell\u2019articolo 14, comma 18, della Legge 28 novembre 2005, n. 246, il servizio notarile non pu\u00f2 pi\u00f9 essere fornito a persone fisiche o giuridiche straniere. Costoro dovranno rivolgersi ai servizi notarili locali.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">L\u2019Ufficio Notarile del Consolato \u00e8 deputato a ricevere gli atti tra vivi e quelli di ultima volont\u00e0, a curare il loro deposito ed a rilasciarne copie ed estratti. Il servizio notarile \u00e8 dovuto ai cittadini italiani che si trovino all\u2019estero in via permanente o temporanea.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">I servizi notarili pi\u00f9 frequentemente richiesti ad un Ufficio consolare sono:<\/p>\n<ul style=\"text-align: justify;\">\n<li>Procure<\/li>\n<li>Testamento Pubblico<\/li>\n<li>Atti Pubblici<\/li>\n<li>Attivit\u00e0 di Autenticazione<\/li>\n<\/ul>\n<p style=\"text-align: justify;\">\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>PROCURE<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La procura \u00e8 un atto con il quale si d\u00e0 la facolt\u00e0 ad un\u2019altra persona di agire in propria vece e rappresentanza ed a compiere gli atti necessari per raggiungere un determinato scopo (es. vendere, acquistare, amministrare, fare donazione, accettare donazione, costituire o sciogliere societ\u00e0, richiedere pubblicazioni di matrimonio, ecc.).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Le procure si dividono in due categorie:<\/p>\n<ul style=\"text-align: justify;\">\n<li>procure generali: con questi atti l\u2019interessato affida al rappresentante la gestione di tutti i suoi affari, sia presenti sia futuri. La procura generale \u00e8 rilasciata a tempo indeterminato;<\/li>\n<li>procure speciali: con questi atti l\u2019interessato affida al rappresentante la gestione di una parte dei suoi affari. La procura speciale cessa di avere efficacia nel momento in cui l\u2019incarico particolare per il quale \u00e8 stata rilasciata si conclude.<\/li>\n<\/ul>\n<p style=\"text-align: justify;\">\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>TESTAMENTO PUBBLICO<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Tra le attivit\u00e0 proprie dell\u2019Ufficio notarile presso un Consolato rientra la redazione di alcuni atti concernenti le dichiarazioni di ultima volont\u00e0 di soggetti che si trovano all\u2019estero.<br \/>\nIl testamento pubblico \u00e8 la dichiarazione di volont\u00e0 del testatore resa ad un funzionario delegato alle funzioni notarili in presenza di due testimoni e redatta in forma scritta.<br \/>\nNel testamento segreto, invece, le funzioni dell\u2019Ufficio notarile si limitano al ricevimento formale dell\u2019atto (il cui contenuto rimane segreto) ed al suo deposito nell\u2019Ufficio.<br \/>\nIl testamento olografo, infine, non necessita della stesura da parte di un funzionario dell\u2019Ufficio notarile e pu\u00f2 essere depositato in ogni luogo e presso chiunque. Solitamente esso viene depositato presso l\u2019Ufficio notarile al fine di evitare la possibilit\u00e0 di un suo smarrimento e per assicurarne l\u2019immediata pubblicazione alla morte del testatore.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>ATTI PUBBLICI<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Si tratta di una tipologia di atti giuridici (come ad esempio l\u2019atto di donazione) per i quali la legge prevede la forma dell\u2019atto pubblico.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>ATTIVIT\u00c0 DI AUTENTICAZIONE<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">L\u2019attivit\u00e0 di autenticazione \u00e8 normalmente svolta da un pubblico funzionario del Consolato ma pu\u00f2 anche essere svolta da un funzionario delegato alle funzioni notarili. Trattasi in particolare di:<\/p>\n<ul style=\"text-align: justify;\">\n<li>AUTENTICA DI FIRMA: consiste nell\u2019attestazione da parte del pubblico funzionario della provenienza di un atto da parte del soggetto che lo ha firmato.<br \/>\nPer procedere all\u2019autenticazione della firma, \u00e8 necessario presentarsi personalmente presso l\u2019Ufficio Notarile con un documento di riconoscimento ed il proprio codice fiscale;<\/li>\n<li>AUTENTICA DI FOTOGRAFIA: a tal fine \u00e8 necessario presentarsi personalmente presso l\u2019Ufficio Notarile con un documento di riconoscimento e tre fotografie uguali.<\/li>\n<\/ul>\n<p style=\"text-align: justify;\">\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>L\u2019AUTOCERTIFICAZIONE<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Per \u201cautocertificazione\u201d si intende \u201cla certificazione prodotta dall\u2019interessato in sostituzione della normale certificazione\u201d (art.2, legge 15\/1968). Essa rappresenta cio\u00e8 la possibilit\u00e0 per il cittadino di fornire le stesse notizie presenti in un registro pubblico in modo pi\u00f9 semplice e con meno oneri.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La possibilit\u00e0 di avvalersi dell\u2019autocertificazione \u00e8 concessa a tutti i cittadini italiani e dei Paesi europei.<br \/>\nLa facolt\u00e0 di avvalersi di dichiarazioni sostitutive \u00e8 stata estesa anche ai cittadini extracomunitari regolarmente soggiornanti in Italia limitatamente ai dati verificabili o certificabili in Italia da soggetti pubblici.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">L\u2019autocertificazione e le dichiarazioni sostitutive possono essere utilizzate nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e con i concessionari e i gestori di pubblici servizi.<br \/>\nNon possono invece essere utilizzate nei rapporti tra i privati, salvo che gli stessi non vi acconsentano, e davanti all\u2019autorit\u00e0 giudiziaria nello svolgimento di funzioni giurisdizionali.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Certificati sostituiti dall\u2019autocertificazione<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">L\u2019autocertificazione pu\u00f2 essere sostitutiva di:<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>NORMALI CERTIFICAZIONI<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Si pu\u00f2 dunque ricorrere all\u2019autocertificazione nei seguenti casi:<\/p>\n<ul style=\"text-align: justify;\">\n<li>data e luogo di nascita;<\/li>\n<li>residenza;<\/li>\n<li>cittadinanza;<\/li>\n<li>godimento dei diritti politici;<\/li>\n<li>stato di celibe, coniugato o vedovo;<\/li>\n<li>stato di famiglia;<\/li>\n<li>esistenza in vita;<\/li>\n<li>nascita del figlio;<\/li>\n<li>decesso del coniuge, dell\u2019ascendente o discendente;<\/li>\n<li>posizione agli effetti degli obblighi militari;<\/li>\n<li>iscrizione in albi o elenchi tenuti dalla Pubblica Amministrazione;<\/li>\n<li>titoli di studio acquisiti;<\/li>\n<li>qualifiche professionali;<\/li>\n<li>esami sostenuti universitari e di stato;<\/li>\n<li>titoli di specializzazione;<\/li>\n<li>titoli di abilitazione;<\/li>\n<li>titoli di formazione;<\/li>\n<li>titoli di aggiornamento;<\/li>\n<li>titoli di qualificazione tecnica;<\/li>\n<li>situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione di benefici e vantaggi di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali;<\/li>\n<li>assolvimento di specifici obblighi contributivi con l\u2019indicazione dell\u2019ammontare;<\/li>\n<li>codice fiscale o partita IVA;<\/li>\n<li>qualsiasi dato dell\u2019anagrafe tributaria;<\/li>\n<li>stato di disoccupazione;<\/li>\n<li>qualit\u00e0 di pensionato e categoria di pensione;<\/li>\n<li>qualit\u00e0 di studente;<\/li>\n<li>qualit\u00e0 di casalinga;<\/li>\n<li>qualit\u00e0 di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;<\/li>\n<li>iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo;<\/li>\n<li>adempimento o meno degli obblighi militari compresi quelli di cui all\u2019art. 77 del D.P.R. n. 237\/64 come modificato dall\u2019art. 22 della legge 958\/86;<\/li>\n<li>assenza di condanne penali;<\/li>\n<li>qualit\u00e0 di vivenza a carico;<\/li>\n<li>tutti i dati a diretta conoscenza dell\u2019interessato contenuti nei registri dello stato civile.<\/li>\n<\/ul>\n<p style=\"text-align: justify;\">Modalit\u00e0 della dichiarazione sostitutiva di certificati:<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La dichiarazione sostitutiva delle normali certificazioni si pu\u00f2 fare scrivendo su carta semplice e firmando sotto la propria ed esclusiva responsabilit\u00e0 (non \u00e8 necessario firmare davanti all\u2019impiegato) o compilando dichiarazioni sostitutive.<br \/>\nInoltre, \u00e8 possibile trasmettere documenti, atti e certificati per fax, per posta o mezzo telematico e informatico alle Amministrazioni Pubbliche.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>ATTI NOTORI<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Gli interessati possono ricorrere all\u2019autocertificazione per tutti gli stati, fatti e qualit\u00e0 personali che non siano certificabili da parte di una pubblica amministrazione, mediante dichiarazione sostitutiva dell\u2019atto di notoriet\u00e0 ai sensi dell\u2019art.47 del DPR 445\/2000.<br \/>\nInoltre, la dichiarazione sostitutiva dell\u2019atto di notoriet\u00e0 pu\u00f2 riguardare anche circostanze relative ad altri soggetti, di cui il dichiarante abbia diretta conoscenza, nonch\u00e9 la possibilit\u00e0 di attestare la conformit\u00e0 all\u2019originale di una pubblicazione.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La dichiarazione sostitutiva di atti notori pu\u00f2 essere fatta dichiarando fatti, stati o qualit\u00e0 personali a diretta conoscenza dell\u2019interessato dinanzi al funzionario competente a ricevere la documentazione, o dinanzi a un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco .<br \/>\nQualora si tratti di stati, fatti e qualit\u00e0 personali certificabili o attestabili da parte di un altro soggetto pubblico e l\u2019amministrazione ritenga necessario controllare la veridicit\u00e0 delle dichiarazioni, ha a disposizione 15 giorni di tempo dalle dichiarazioni per richiedere la necessaria documentazione.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Validit\u00e0 delle dichiarazioni sostitutive di normali certificazioni e di atti notori:<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Le dichiarazioni sostitutive hanno la stessa validit\u00e0 degli atti che sostituiscono.<br \/>\nNormalmente i certificati hanno validit\u00e0 per sei mesi dalla data in cui sono stati rilasciati, salvo che norme di legge o regolamentari non dispongano una validit\u00e0 superiore. La validit\u00e0 delle certificazioni anagrafiche e quelle relative allo stato civile \u00e8 prolungabile se l\u2019interessato dichiara che i dati contenuti nel certificato non hanno subito modifiche e sottoscrive tale dichiarazione.<br \/>\nHanno validit\u00e0 illimitata, invece, i certificati e le dichiarazioni sostitutive che attestano stati e fatti personali che non sono soggetti a modificazioni (certificati di nascita, di morte, titoli di studio, ecc.).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Quali sono i casi in cui l\u2019autocertificazione non \u00e8 MAI ammessa?<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La possibilit\u00e0 di avvalersi dell\u2019autocertificazione non \u00e8 mai ammessa per i certificati:<\/p>\n<ul style=\"text-align: justify;\">\n<li>medici;<\/li>\n<li>sanitari;<\/li>\n<li>veterinari;<\/li>\n<li>di origine;<\/li>\n<li>di conformit\u00e0 all\u2019Ue;<\/li>\n<li>marchi;<\/li>\n<li>brevetti.<\/li>\n<\/ul>\n<p style=\"text-align: justify;\">Casi in cui la Pubblica Amministrazione NON PUO\u2019 pi\u00f9 chiedere certificazioni ai cittadini<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Nel caso in cui si debba certificare i dati relativi a cognome, nome, luogo e data di nascita, cittadinanza, stato civile e residenza, la Pubblica Amministrazione non pu\u00f2 pi\u00f9 chiedere certificazioni ma \u00e8 sufficiente l\u2019esibizione di un documento di riconoscimento.<br \/>\nLa registrazione dei dati avviene attraverso la fotocopia non autenticata del documento stesso.<br \/>\nSe il documento non \u00e8 pi\u00f9 valido, l\u2019interessato deve dichiarare, in margine alla fotocopia, che i dati contenuti nel documento non sono variati dalla data del rilascio.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Sanzioni per i cittadini che forniscono dichiarazioni non veritiere<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Se le amministrazioni hanno dubbi sulla veridicit\u00e0 delle autocertificazioni, sono tenute a effettuare i controlli necessari.<br \/>\nNel caso vengano riscontrate dichiarazioni mendaci, la falsit\u00e0 negli atti e l\u2019uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi in materia.<br \/>\nIl dichiarante inoltre decade dai benefici eventualmente conseguiti grazie a provvedimenti basati su dichiarazioni non veritiere.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Documenti di riconoscimento e di identit\u00e0<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">In tutti i casi in cui viene richiesto un documento di identit\u00e0 esso pu\u00f2 essere sostituito da un documento di riconoscimento equipollente. Sono equipollenti alla carta di identit\u00e0:<\/p>\n<ul style=\"text-align: justify;\">\n<li>Il passaporto;<\/li>\n<li>La patente di guida;<\/li>\n<li>La patente nautica;<\/li>\n<li>Il libretto di pensione;<\/li>\n<li>Il patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici;<\/li>\n<li>Il porto d\u2019armi;<\/li>\n<li>Le tessere di riconoscimento rilasciate da un\u2019Amministrazione dello Stato, purch\u00e8 munite di fotografia e di timbro o altra segnatura equivalente.<\/li>\n<\/ul>\n<p style=\"text-align: justify;\">Nel caso il documento sia scaduto, esso pu\u00f2 essere ugualmente esibito, con una dichiarazione dell\u2019interessato sulla fotocopia del documento che i dati in esso contenuti non sono cambiati.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"L\u2019ufficio consolare esercita \u2013\u00a0esclusivamente nei confronti di cittadini italiani che si trovano all\u2019estero in via permanente o temporanea\u00a0\u2013 alcune funzioni notarili previste dal nostro ordinamento. 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