Visti
AVVISI IMPORTANTI
- Ogni richiedente deve compilare e firmare il modulo di domanda per il vistoed è responsabile anche per la veridicità e completezza della documentazione accessoria presentata. Si raccomanda inoltre di non condividere i propri dati personali a terzi.
- Ogni richiedente deve provvedere a apostillare e tradurre in italiano tutti gli atti di stato civile (come nascita, matrimonio, morte, etc.).
- A partire dal 1° giugno 2024, i familiari stranieri di cittadini italiani/UE che intendono ricongiungersi con il familiare stabilmente residente in Italia e che quindi si recheranno in Italia ai fini del “ricongiungimento familiare”, dovranno richiedere un Visto Nazionale per motivi familiari (tipo “D” – 365 gg – ingressi multipli). A tal fine non è previsto il rilascio del nulla osta del SUI. Si fa presente che tale disposizione riguarda esclusivamente i familiari individuati all’art. 2 del DL 30/2007: coniuge, partner di unione registrata e discendenti diretti con meno di 21 anni o a carico / adottati / ascendenti diretti a carico (inclusi quelli del coniuge/partner). Una volta giunti in Italia, i familiari dovranno fare richiesta del permesso di soggiorno per “motivi di famiglia” entro 8 giorni lavorativi dall’ingresso sul territorio nazionale.
FORMULARIO VISTO SCHENGEN (FINO A 90 GIORNI) – Il formulario è gratis
FORMULARIO VISTO NAZIONALE (PIÙ DI 90 GIORNI) – Il formulario è gratis
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Per la documentazione di altre tipologie di visto, si prega di contattarci via mongolia.consolare@esteri.it
Si consiglia di visitare il sito https://vistoperitalia.esteri.it/, sito alternativo in cui è indicata la documentazione richiesta per la tipologia di visto in questione.
Si prega di utilizzare il modulo Visa under 18 consent form per i minori che viaggiano accompagnati da persone diverse dagli esercenti la potestà genitoriale.
- DATI BIOMETRICI (VISA INFORMATION SYSTEM)
I richiedenti devono presentarsi di persona al momento della domanda di visto per la consegna della documentazione e per depositare i dati biometrici. Si tratta di una procedura semplice e che richiede solo pochi minuti. Le informazioni sui dati biometrici saranno conservate per un massimo di 59 mesi.
L’esenzione dall’obbligo di raccolta delle impronte digitali è prevista per un numero limitato di richiedenti visto: bambini di età inferiore ai 12 anni e persone per le quali la raccolta delle impronte digitali è fisicamente impossibile. Sono altresì esentati, in occasione di visite ufficiali, i Capi di Stato e i membri del Governo, assieme ai componenti della delegazione al seguito e ai coniugi.
L’Italia non richiede la raccolta dei dati biometrici per i visti nazionali (tipo “D”).
- DOVE FARE DOMANDA DI VISTO IN MONGOLIA
Gli appuntamenti devono essere richiesti utilizzando il seguente link : https://prenotami.esteri.it/
L’Ufficio consolare è aperto dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.30 alle ore 17.00 e gli appuntamenti vengono fissati per la mattina, dalle ore 9.30 alle ore 13.30. È possibile accedere solamente a seguito di appuntamento confermato da parte dell’Ambasciata; i richiedenti dovranno portare con sé la stampa della conferma dell’appuntamento che verrà richiesta dagli addetti alla sicurezza sia all’accesso al palazzo, sia all’ingresso dell’Ambasciata.
Indirizzo dell’Ambasciata d’Italia a Ulaanbaatar:
ICC tower, 14th floor
Jamiyan Gun’s street, 9
1st khoroo, Sukhbaatar district
Ulaanbaatar, 14240, Mongolia
Telefono: +976 7555 1723, +976 7555 1724
E-mail: mongolia.consolare@esteri.it
- CHI PUÒ FARE DOMANDA DI VISTO
Possono presentare domanda di visto, sia Nazionale (tipo D) che Schengen (tipo C), esclusivamente i cittadini mongoli. Possono altresì presentare domanda di visto Nazionale (D) e Schengen (C) i cittadini di quei Paesi per cui è previsto l’obbligo di visto (controlla qui per conoscere per quali Paesi è necessario) e che siano regolarmente residenti in Mongolia.
Titolari di passaporto Diplomatico della Mongolia
In base all’accordo bilaterale, tutti i cittadini mongoli titolari di passaporti diplomatici sono esentati dall’obbligo di visto per un soggiorno massimo di 90 giorni nell’arco di ogni 180 giorni.
Familiari di cittadini dell’Unione Europea/EEA
La normativa (Direttiva 2004/38/CE e D. Lgs. 30/2007) prevede agevolazioni per i familiari dei cittadini dell’UE/EEA.
Presso l’ufficio visti dell’Ambasciata d’Italia è aperto uno sportello dedicato ai familiari di cittadini dell’UE/EEA (limitatamente a quelli identificati come tali dalla Direttiva 2004/38/CE link), ove è possibile recarsi senza necessità di appuntamento nei giorni di apertura dell’Ambasciata, dalle ore 11.30 alle ore 12.00. Al fine di dimostrare la propria relazione di parentela, è obbligatorio venire muniti di documento di identità e – a seconda dei casi – di certificato di matrimonio, parentela o nascita.
In base alla normativa, per i congiunti di cittadini dell’UE/EEA sono previste facilitazioni documentali; si prega dunque di utilizzare la seguente checklist per turismo e la seguente checklist in caso di ricongiungimento familiare (ai richiedenti visto per ricongiungimento familiare con cittadini dell’UE/EEA verrà rilasciato un visto turistico Schengen di breve durata, che una volta in Italia sarà possibile convertire in permesso di soggiorno presso la competente Questura).
Per sapere se in base al proprio grado di parentela è prevista la gratuità del visto, si prega di controllare l’apposita sezione in fondo a questa pagina.
5 . QUANDO CHIEDERE UN VISTO SCHENGEN ALLA RAPPRESENTANZA DIPLOMATICA ITALIANA
I richiedenti visto Schengen possono fare richiesta all’Ambasciata d’Italia:
- quando l’Italia è l’unico Paese destinazione del viaggio;
- qualora il viaggio interessa più di un Paese Schengen e l’Italia è la destinazione principale del viaggio in termini di durata o di finalità del soggiorno;
- se la destinazione principale non può essere determinata in base ai criteri dei punti 1) e 2), quando l’Italia è il Paese attraverso le cui frontiere esterne il richiedente intende entrare in area Schengen.
- QUANTO COSTA UN VISTO? E come pagare.
Il pagamento per il visto non è rimborsabile, salvo in caso di riscossione errata da parte dell’operatore allo sportello.
L’importo da pagare per il visto, in MNT, è legato al “Cambio Consolare Trimestrale” – come da tabella – e subisce variazioni alla fine di ogni trimestre. Il pagamento viene effettuato direttamente in contanti all’Ambasciata.
VISTI NAZIONALI: 116 euro / VISTI NAZIONALI PER STUDIO: 50 euro
VISTI SCHENGEN (TIPO C): 90 euro – pagamento in MNT
– per i minori di età compresa tra 6 e 12 anni: 45 euro – pagamento in MNT.
– i cittadini di Paesi con cui l’Unione Europea ha siglato accordi di facilitazione dei visti: 35 euro (pagamento in MNT). Per conoscere la lista dei Paesi in questione è possibile consultare il sito della Commissione Europea alla seguente pagina.
Per verificare l’importo da pagare in MNT, al tasso di cambio attuale, consultare la seguente tabella.
I diritti per i visti NON vengono riscossi per i richiedenti appartenenti a una delle categorie seguenti:
- minori di età inferiore ai sei anni;
- alunni, studenti, studenti già laureati e insegnanti accompagnatori che intraprendono soggiorni per motivi di studio o formazione pedagogica;
- ricercatori di paesi terzi che si spostano a fini di ricerca scientifica ai sensi della raccomandazione 2005/761/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 settembre 2005, diretta a facilitare il rilascio, da parte degli Stati membri, di visti uniformi di soggiorno di breve durata per i ricercatori di paesi terzi che si spostano nella Comunità a fini di ricerca scientifica;
- rappresentanti di organizzazioni senza fini di lucro di età non superiore ai venticinque anni che partecipano a seminari, conferenze, manifestazioni sportive, culturali o educative organizzati da organizzazioni senza fini di lucro.
- I seguenti familiari di cittadini UE/EEA, quando accompagnano o raggiungono il cittadino UE/EEA, così come identificati dalla Direttiva 2004/38/CE e dal D Lgs 30/2007:
1) il coniuge;
2) il partner che abbia contratto con il cittadino dell’Unione un’unione registrata sulla base della legislazione di uno Stato membro, qualora la legislazione dello Stato membro ospitante equipari l’unione registrata al matrimonio e nel rispetto delle condizioni previste dalla pertinente legislazione dello Stato membro ospitante;
3) i discendenti diretti di età inferiore a 21 anni o a carico e quelli del coniuge o partner;
4) gli ascendenti diretti (genitori, nonni) a carico e quelli del coniuge o partner (suoceri).
- TEMPISTICHE DI LAVORAZIONE DELLE DOMANDE DI VISTO
Per i Visti Schengen (tipo “C”) la normativa prevede un tempo massimo di trattazione di 15 giorni, estendibile a 45 giorni qualora necessario (art. 23 del Codice Visti Schengen), mentre per i Visti Nazionali (tipo “D”) i tempi di trattazione – generalmente di 90 giorni – sono ridotti a 30 giorni per i visti per motivi familiari e lavoro subordinato, ed estesi sino ai 120 giorni per lavoro autonomo.
Si invitano i richiedenti a fare domanda di visto con debito anticipo rispetto alla data di partenza prevista (almeno 15 giorni prima della partenza). La domanda di visto può essere presentata al massimo sei mesi prima della partenza prevista. È inoltre necessario prestare attenzione alla scadenza del proprio passaporto, che determina la data di validità massima del visto.
- INFORMAZIONI UTILI
L’ottenimento del visto non dà automaticamente diritto all’ingresso dell’area Schengen
Si attira l’attenzione dei richiedenti visto sul fatto che il possesso di un visto non conferisce automaticamente il diritto di ingresso nell’area Schengen e che ai titolari di un visto può essere richiesto, una volta arrivati alla frontiera esterna dell’area Schengen o in occasione di altri controlli, di fornire informazioni circa i mezzi di sostentamento, sulla durata del soggiorno previsto in area Schengen e sullo scopo del viaggio.
Si raccomanda di portare con sé copia dei documenti presentati in fase di domanda di visto (quali ad esempio, lettere di invito, prenotazioni alberghiere e aeree o altri documenti atti a dimostrare lo scopo del viaggio). Per maggiori informazioni, si veda l’art. 5 del Codice delle Frontiere Schengen (link).
Cosa succede in caso di rifiuto del visto
Eventuali decisioni negative relative alle domande di visto saranno notificate al richiedente e nel provvedimento di rifiuto sono indicati i motivi. Il richiedente la cui domanda è stata rifiutata ha diritto di presentare nuova domanda di visto, integrando eventuali documenti mancanti, ovvero di proporre ricorso. Eventuali ricorsi devono essere presentati al T.A.R. del Lazio, con l’assistenza di un legale, entro 60 giorni dalla notifica del provvedimento di rifiuto. Il ricorso deve essere notificato, a pena di nullità (in base all’art. 144 del C.P.C. e all’art. 11 del R.D. n. 1611 del 1933), alla competente Avvocatura dello Stato.
Solo per i visti per motivi familiari il ricorso va presentato al Tribunale ordinario del luogo di residenza del richiedente in Italia.
Come utilizzare correttamente un visto Schengen (Tipo C)
Il visto Schengen dà diritto a circolare nei Paesi dell’area Schengen. È possibile rimanere in area Schengen solamente per il numero di giorni indicati sul visto, che va utilizzato esclusivamente nel lasso temporale indicato “dal” “al”. La dicitura “Durata del soggiorno … giorni” indica il numero di giorni che è possibile trascorrere nell’area Schengen, a partire dalla data in cui si fa ingresso nel territorio Schengen (da contare sulla base dei timbri di ingresso e uscita). Il lasso temporale indicato “Da…a…” può essere più lungo rispetto alla “Durata del soggiorno” al fine di consentire una certa flessibilità. Tuttavia non è possibile rimanere in area Schengen più giorni rispetto a quelli indicati sotto la voce “Durata del soggiorno…giorni”. Inoltre non è possibile soggiornare oltre la data indicata alla voce “Fino al”.
Il numero di ingressi concessi può essere: uno, due o multipli. Quanti hanno necessità di recarsi frequentemente in area Schengen possono richiedere visti ad ingressi multipli pluriennali.
Si ricorda ai possessori di visti ad ingressi multipli che in base alla normativa è possibile rimanere all’interno dell’area Schengen per un massimo di 90 giorni ogni 180 giorni.
Al fine di evitare “overstay” e per sapere quanti giorni rimangono a disposizione rispetto a quelli già utilizzati, è possibile utilizzare (a titolo indicativo) il sistema di calcolo approntato dalla Commissione europea cliccando qui.
Come utilizzare correttamente un Visto Nazionale italiano (Tipo D)
Una volta giunti in Italia con un visto nazionale italiano, è necessario recarsi entro 8 giorni lavorativi presso la competente Questura della Provincia ove si intende risiedere per fare richiesta di Permesso di soggiorno. La durata del Permesso di soggiorno sarà corrispondente a quella indicata sul visto. Il Permesso di soggiorno dovrà essere rinnovato direttamente in Italia. Per individuare la Questura competente si invita a controllare il seguente sito.
Ulteriori informazioni
Per ogni ulteriore informazione è possibile consultare direttamente il sito del Ministero degli Esteri e della Cooperazione Internazionale e il sito della Commissione europea.
Protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali ai fini del rilascio di un visto d’ingresso in Italia e nell’area Schengen:
Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (UE) 2016/679